{"id":2434,"date":"2020-06-09T09:05:07","date_gmt":"2020-06-09T09:05:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiomusaico.it\/?p=2434"},"modified":"2020-06-09T15:33:35","modified_gmt":"2020-06-09T15:33:35","slug":"bonus-500-600-e-1000-euro-tutte-le-indennita-del-dl-rilancio-per-categorie-di-lavoratori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiomusaico.it\/?p=2434","title":{"rendered":"Bonus 500, 600 e 1000 euro: tutte le indennit\u00e0 del dl Rilancio per categorie di lavoratori"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"850\" height=\"500\" src=\"https:\/\/www.studiomusaico.it\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/contributo-affitto-2020-cos-e-come-funziona-bonus-affitti-requisiti-isee-domanda-quando-a-chi-spetta-il-fondo-morosita-incolpevole-1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2458\" srcset=\"https:\/\/www.studiomusaico.it\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/contributo-affitto-2020-cos-e-come-funziona-bonus-affitti-requisiti-isee-domanda-quando-a-chi-spetta-il-fondo-morosita-incolpevole-1.jpg 850w, https:\/\/www.studiomusaico.it\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/contributo-affitto-2020-cos-e-come-funziona-bonus-affitti-requisiti-isee-domanda-quando-a-chi-spetta-il-fondo-morosita-incolpevole-1-300x176.jpg 300w, https:\/\/www.studiomusaico.it\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/contributo-affitto-2020-cos-e-come-funziona-bonus-affitti-requisiti-isee-domanda-quando-a-chi-spetta-il-fondo-morosita-incolpevole-1-768x452.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 850px) 100vw, 850px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h4>Tutte le indennit\u00e0 di sostegno al reddito per i lavoratori messe in campo dal decreto Rilancio emanato dal Governo Conte il 19 maggio<\/h4>\n\n\n\n<p>1 Giugno 2020<\/p>\n\n\n\n<p>Con il decreto legge del 19 maggio, cosiddetto&nbsp;<strong>dl Rilancio<\/strong>, il Governo Conte ha messo in campo una manovra imponente a favore di famiglie e imprese duramente colpiti dall\u2019emergenza Covid.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma a cosa hanno diritto i lavoratori, esattamente? Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari gi\u00e0 percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l\u2019ammontare del beneficio risulti inferiore a quello dell\u2019indennit\u00e0 di sostegno al reddito, al posto del versamento dell\u2019indennit\u00e0 viene integrato il beneficio del reddito di cittadinanza fino all\u2019ammontare della stessa indennit\u00e0 in ciascuna mensilit\u00e0. Le indennit\u00e0 non sono tra loro cumulabili. Sono invece cumulabili con l\u2019assegno ordinario di invalidit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Ecco&nbsp;<strong>tutte le indennit\u00e0 divise per tipologia di lavoratore<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2>Liberi professionisti e collaboratori coordinati continuativi (co.co.co)<\/h2>\n\n\n\n<p>Ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) gi\u00e0 beneficiari per il mese di marzo dell\u2019indennit\u00e0 pari a&nbsp;<strong>600 euro,<\/strong>&nbsp;viene automaticamente erogata dall\u2019INPS un\u2019indennit\u00e0 di pari importo anche per il mese di aprile 2020.<\/p>\n\n\n\n<h2>Liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS<\/h2>\n\n\n\n<p>Ai liberi professionisti titolari di partita IVA e iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), \u00e8 riconosciuta un\u2019indennit\u00e0 per il mese di maggio 2020 pari a&nbsp;<strong>1000 euro<\/strong>. \u00c8 necessario presentare all\u2019Inps la domanda nella quale si autocertifica il possesso dei requisiti.<\/p>\n\n\n\n<h2>Lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS<\/h2>\n\n\n\n<p>Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, \u00e8 riconosciuta un\u2019indennit\u00e0 per il mese di maggio 2020 pari a&nbsp;<strong>1000 euro<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2>Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO<\/h2>\n\n\n\n<p>Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell\u2019Assicurazione generale obbligatoria (AGO) gi\u00e0 beneficiari per il mese di marzo 2020 dell\u2019indennit\u00e0 pari a<strong>&nbsp;600 euro<\/strong>&nbsp;viene erogata un\u2019indennit\u00e0 di pari importo anche per il mese di aprile 2020.<\/p>\n\n\n\n<h2>Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali<\/h2>\n\n\n\n<p>Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali gi\u00e0 beneficiari per il mese di marzo 2020 dell\u2019indennit\u00e0 pari a&nbsp;<strong>600 euro<\/strong>&nbsp;viene erogata un\u2019indennit\u00e0 di pari importo per il mese di aprile 2020 e di 1000 euro per il mese di maggio. La stessa indennit\u00e0 \u00e8 riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici dello stesso settore, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1\u00b0 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, n\u00e9 di rapporto di lavoro dipendente, n\u00e9 di NASPI, alla data di entrata in vigore del Dl Rilancio.<\/p>\n\n\n\n<h2>Lavoratori del settore agricolo<\/h2>\n\n\n\n<p>Ai lavoratori del settore agricolo gi\u00e0 beneficiari per il mese di marzo dell\u2019indennit\u00e0 pari a 600 euro, \u00e8 erogata per il mese di aprile 2020 un\u2019indennit\u00e0 di importo pari a&nbsp;<strong>500 euro<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2>Lavoratori dipendenti e autonomi<\/h2>\n\n\n\n<p>Per i mesi di aprile e maggio \u00e8 riconosciuta un\u2019indennit\u00e0, pari a&nbsp;<strong>600 euro<\/strong>&nbsp;per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi (lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1\u00b0 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio) che in conseguenza dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivit\u00e0 o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.<\/p>\n\n\n\n<h2>Lavoratori iscritti al FPLS<\/h2>\n\n\n\n<p>Ai lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell\u2019anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50mila euro, e non titolari di pensione, \u00e8 erogata una indennit\u00e0 di&nbsp;<strong>600 euro<\/strong>&nbsp;per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma. L\u2019indennit\u00e0 viene erogata anche ai lavoratori iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35mila euro.<\/p>\n\n\n\n<h2>Lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti<\/h2>\n\n\n\n<p>I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50mila euro possono accedere al trattamento di&nbsp;<strong>Cassa integrazione in deroga<\/strong>, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.<\/p>\n\n\n\n<h2>Lavoratori domestici<\/h2>\n\n\n\n<p>Si riconosce un\u2019indennit\u00e0, pari a&nbsp;<strong>500 euro<\/strong>&nbsp;mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o pi\u00f9 contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L\u2019indennit\u00e0 non \u00e8 cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell\u2019assegno ordinario di invalidit\u00e0 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. L\u2019indennit\u00e0 \u00e8 erogata dall\u2019INPS in unica soluzione. Dal 25 maggio \u00e8 attiva&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.inps.it\/nuovoportaleinps\/default.aspx?itemdir=53725\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">sul sito dell\u2019INPS la procedura<\/a>&nbsp;per la presentazione delle domande.<\/p>\n\n\n\n<h2>Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria<\/h2>\n\n\n\n<p>Con il decreto legge del 19 maggio, cosiddetto&nbsp;<strong>dl Rilancio<\/strong>, il Governo Conte ha messo in campo una manovra imponente a favore di famiglie e imprese duramente colpiti dall\u2019emergenza Covid.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma a cosa hanno diritto i lavoratori, esattamente? Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari gi\u00e0 percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l\u2019ammontare del beneficio risulti inferiore a quello dell\u2019indennit\u00e0 di sostegno al reddito, al posto del versamento dell\u2019indennit\u00e0 viene integrato il beneficio del reddito di cittadinanza fino all\u2019ammontare della stessa indennit\u00e0 in ciascuna mensilit\u00e0. Le indennit\u00e0 non sono tra loro cumulabili. Sono invece cumulabili con l\u2019assegno ordinario di invalidit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Ecco&nbsp;<strong>tutte le indennit\u00e0 divise per tipologia di lavoratore<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2>Liberi professionisti e collaboratori coordinati continuativi (co.co.co)<\/h2>\n\n\n\n<p>Ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) gi\u00e0 beneficiari per il mese di marzo dell\u2019indennit\u00e0 pari a&nbsp;<strong>600 euro,<\/strong>&nbsp;viene automaticamente erogata dall\u2019INPS un\u2019indennit\u00e0 di pari importo anche per il mese di aprile 2020.<\/p>\n\n\n\n<h2>Liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS<\/h2>\n\n\n\n<p>Ai liberi professionisti titolari di partita IVA e iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), \u00e8 riconosciuta un\u2019indennit\u00e0 per il mese di maggio 2020 pari a&nbsp;<strong>1000 euro<\/strong>. \u00c8 necessario presentare all\u2019Inps la domanda nella quale si autocertifica il possesso dei requisiti.<\/p>\n\n\n\n<h2>Lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS<\/h2>\n\n\n\n<p>Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, \u00e8 riconosciuta un\u2019indennit\u00e0 per il mese di maggio 2020 pari a&nbsp;<strong>1000 euro<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2>Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO<\/h2>\n\n\n\n<p>Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell\u2019Assicurazione generale obbligatoria (AGO) gi\u00e0 beneficiari per il mese di marzo 2020 dell\u2019indennit\u00e0 pari a<strong>&nbsp;600 euro<\/strong>&nbsp;viene erogata un\u2019indennit\u00e0 di pari importo anche per il mese di aprile 2020.<\/p>\n\n\n\n<h2>Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali<\/h2>\n\n\n\n<p>Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali gi\u00e0 beneficiari per il mese di marzo 2020 dell\u2019indennit\u00e0 pari a&nbsp;<strong>600 euro<\/strong>&nbsp;viene erogata un\u2019indennit\u00e0 di pari importo per il mese di aprile 2020 e di 1000 euro per il mese di maggio. La stessa indennit\u00e0 \u00e8 riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici dello stesso settore, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1\u00b0 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, n\u00e9 di rapporto di lavoro dipendente, n\u00e9 di NASPI, alla data di entrata in vigore del Dl Rilancio.<\/p>\n\n\n\n<h2>Lavoratori del settore agricolo<\/h2>\n\n\n\n<p>Ai lavoratori del settore agricolo gi\u00e0 beneficiari per il mese di marzo dell\u2019indennit\u00e0 pari a 600 euro, \u00e8 erogata per il mese di aprile 2020 un\u2019indennit\u00e0 di importo pari a&nbsp;<strong>500 euro<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2>Lavoratori dipendenti e autonomi<\/h2>\n\n\n\n<p>Per i mesi di aprile e maggio \u00e8 riconosciuta un\u2019indennit\u00e0, pari a&nbsp;<strong>600 euro<\/strong>&nbsp;per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi (lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1\u00b0 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio) che in conseguenza dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivit\u00e0 o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.<\/p>\n\n\n\n<h2>Lavoratori iscritti al FPLS<\/h2>\n\n\n\n<p>Ai lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell\u2019anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50mila euro, e non titolari di pensione, \u00e8 erogata una indennit\u00e0 di&nbsp;<strong>600 euro<\/strong>&nbsp;per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma. L\u2019indennit\u00e0 viene erogata anche ai lavoratori iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35mila euro.<\/p>\n\n\n\n<h2>Lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti<\/h2>\n\n\n\n<p>I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50mila euro possono accedere al trattamento di&nbsp;<strong>Cassa integrazione in deroga<\/strong>, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.<\/p>\n\n\n\n<h2>Lavoratori domestici<\/h2>\n\n\n\n<p>Si riconosce un\u2019indennit\u00e0, pari a&nbsp;<strong>500 euro<\/strong>&nbsp;mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o pi\u00f9 contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L\u2019indennit\u00e0 non \u00e8 cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell\u2019assegno ordinario di invalidit\u00e0 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. L\u2019indennit\u00e0 \u00e8 erogata dall\u2019INPS in unica soluzione. Dal 25 maggio \u00e8 attiva&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.inps.it\/nuovoportaleinps\/default.aspx?itemdir=53725\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">sul sito dell\u2019INPS la procedura<\/a>&nbsp;per la presentazione delle domande.<\/p>\n\n\n\n<h2>Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria<\/h2>\n\n\n\n<p>Si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l\u2019indennit\u00e0 di&nbsp;<strong>600 euro<\/strong>&nbsp;riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.<\/p>\n\n\n\n<h2>Lavoratori sportivi<\/h2>\n\n\n\n<p>Per i mesi di aprile e maggio 2020, \u00e8 riconosciuta dalla societ\u00e0 Sport e Salute S.p.A. un\u2019indennit\u00e0 pari a&nbsp;<strong>600 euro<\/strong>&nbsp;in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, gi\u00e0 attivi alla data del 23 febbraio 2020, presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societ\u00e0 e associazioni sportive dilettantistiche. Le domande degli interessati sono presentate alla societ\u00e0 Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l\u2019ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti gi\u00e0 beneficiari per il mese di marzo dell\u2019indennit\u00e0, la stessa indennit\u00e0 pari a 600 euro \u00e8 erogata, senza necessit\u00e0 di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>FONTE: QuiFinanza <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tutte le indennit\u00e0 di sostegno al reddito per i lavoratori messe in campo dal decreto Rilancio emanato dal Governo Conte il 19 maggio 1 Giugno 2020 Con il decreto legge del 19 maggio, cosiddetto&nbsp;dl Rilancio, il Governo Conte ha messo in campo una manovra imponente a favore di famiglie e [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[25],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Bonus 500, 600 e 1000 euro: tutte le indennit\u00e0 del dl Rilancio per categorie di lavoratori - 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