{"id":2552,"date":"2020-12-03T16:52:20","date_gmt":"2020-12-03T16:52:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiomusaico.it\/?p=2552"},"modified":"2020-12-03T17:09:32","modified_gmt":"2020-12-03T17:09:32","slug":"crediti-dimposta-in-scadenza-al-31-dicembre-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiomusaico.it\/?p=2552","title":{"rendered":"Crediti d\u2019imposta in scadenza al 31 dicembre 2020"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"421\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.studiomusaico.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/AGEVOLAZIONI-FISCALI.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2557\" srcset=\"https:\/\/www.studiomusaico.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/AGEVOLAZIONI-FISCALI.png 421w, https:\/\/www.studiomusaico.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/AGEVOLAZIONI-FISCALI-300x200.png 300w\" sizes=\"(max-width: 421px) 100vw, 421px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>ARTICOLO DI IPSOA &#8211; <a href=\"https:\/\/www.ipsoa.it\/autori\/bruno-pagamici\">Bruno Pagamici<\/a>&nbsp;&#8211; Dottore commercialista in Macerata<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Ultimi mesi per fruire degli incentivi fiscali previsti dal Piano Transizione 4.0. Al momento, \u00e8 fissata al 31 dicembre 2020 la scadenza dei crediti d\u2019imposta per gli investimenti in beni strumentali, per la ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica e per la formazione 4.0. Il Piano Transizione 4.0, secondo quanto annunciato dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, in audizione alla Camera sul Recovery Fund, dovrebbe evolversi, prendendo il nome, come indicato nelle Linee Guida del Recovery Plan, di \u201cTransizione X.0\u201d. Nell\u2019attesa di conoscere gli sviluppi della legge di Bilancio 2021, quali sono i benefici fiscali attualmente in vigore?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">\u00c8 disponibile, ancora per pochi mesi, il pacchetto degli incentivi fiscali del&nbsp;<strong>Piano Transizione 4.0<\/strong>.Scadono, infatti, al 31 dicembre 2020, i&nbsp;<strong>crediti d\u2019imposta<\/strong>&nbsp;per gli&nbsp;<strong>investimenti<\/strong>&nbsp;in beni strumentali, per ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica e per la formazione 4.0.Per sapere gli sviluppi futuri delle agevolazioni bisogner\u00e0 attendere la&nbsp;<strong>legge di Bilancio 2021<\/strong>.Secondo le dichiarazioni del Ministro dello Sviluppo Economico,&nbsp;<strong>Stefano Patuanelli<\/strong>, rilasciate durante l\u2019audizione alle Camere che si \u00e8 svolta il 9 settembre 2020 in occasione della presentazione delle Linee guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che individua le priorit\u00e0 per l\u2019utilizzo del Recovery Fund, l\u2019intento \u00e8 \u201crafforzare il pacchetto di Transizione 4.0\u201d. Il nuovo corso del Piano, che, come indicato nelle Linee Guida del Recovery Plan, prender\u00e0 il nome di \u201c<strong>Transizione X.0<\/strong>\u201d, dovrebbe essere caratterizzato da un incremento delle aliquote, l\u2019innalzamento dei massimali di spesa e l\u2019ampliamento delle tipologie di beni materiali e soprattutto immateriali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">La misura, in base alle anticipazioni del Ministro, dovrebbe avere un orizzonte temporale lungo (triennale o, addirittura, quinquennale), perch\u00e9 \u201c\u00e8 fondamentale &#8211; ha dichiarato il Ministro &#8211; che vi sia la certezza della durata dello strumento: in questo modo l\u2019imprenditore pu\u00f2 pianificare gli investimenti basandosi sulla programmazione economica dell\u2019impresa almeno nel triennio\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h2>Credito d\u2019imposta investimenti<\/h2>\n\n\n\n<p>Al momento, quindi, per i \u201cnuovi\u201d investimenti in beni strumentali effettuati entro il 31 dicembre 2020, le&nbsp;<strong>imprese<\/strong>&nbsp;(ed i&nbsp;<strong>professionisti<\/strong>&nbsp;solo per i beni materiali generici, non Industria 4.0) potranno sfruttare il credito d\u2019imposta introdotto dalla&nbsp;<strong>legge di Bilancio 2020<\/strong>&nbsp;(l. n. 160\/2019, articolo 1, commi 184-197).La misura del beneficio varia a seconda della tipologia di beni oggetto dell\u2019investimento. In particolare:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; per gli investimenti in&nbsp;<strong>beni materiali&nbsp;<\/strong>Industria 4.0 (beni ricompresi nell&#8217;allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017), il credito d&#8217;imposta \u00e8 riconosciuto nella misura del&nbsp;<strong>40%<\/strong>&nbsp;del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni e del&nbsp;<strong>20%<\/strong>&nbsp;per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; per gli investimenti in&nbsp;<strong>beni immateriali<\/strong>&nbsp;Industria 4.0 (beni ricompresi nell&#8217;allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017, come integrato dalla Legge di Bilancio 2018), il credito d&#8217;imposta \u00e8 riconosciuto nella misura del&nbsp;<strong>15%<\/strong>&nbsp;del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all&#8217;utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; per investimenti in beni materiali strumentali nuovi diversi dai precedenti (<strong>beni materiali generici<\/strong>,&nbsp;<strong>non Industria 4.0<\/strong>), il credito d&#8217;imposta \u00e8 riconosciuto nella misura del&nbsp;<strong>6%<\/strong>&nbsp;del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.I crediti d\u2019imposta si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 1\u00ba gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. <\/p>\n\n\n\n<p>Per individuare la&nbsp;<strong>data di effettuazione<\/strong>&nbsp;dell\u2019<strong>investimento<\/strong>, si pu\u00f2 fare riferimento alle regole previste dall\u2019articolo 109 del Tuir, ai sensi del quale:- per i&nbsp;<strong>beni acquistati in propriet\u00e0<\/strong>: rileva la data di consegna o spedizione o quella in cui si verifica l\u2019effetto traslativo della propriet\u00e0;- per i beni acquisiti in&nbsp;<strong>leasing<\/strong>: rileva la data di consegna al locatario;- per i contratti di&nbsp;<strong>appalto<\/strong>: rileva la data in cui l\u2019opera (o frazione) viene accettata;- per i beni&nbsp;<strong>realizzati in economia<\/strong>: rilevano i costi sostenuti nel periodo agevolato. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Esclusi<\/strong>&nbsp;gli investimenti ammissibili al&nbsp;<strong>super<\/strong>&nbsp;ed&nbsp;<strong>iperammortamento<\/strong>, ossia gli investimenti effettuati dal 1\u00b0 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (termine finale valido anche per il super ammortamento a seguito della proroga prevista dal decreto Rilancio), per i quali entro il 31 dicembre 2019 l\u2019ordine \u00e8 stato accettato dal venditore e sono stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il credito d&#8217;imposta sar\u00e0 utilizzabile esclusivamente in&nbsp;<strong>compensazione<\/strong>&nbsp;(ai sensi dell&#8217;articolo 17 del D.Lgs. n. 241\/1997), in&nbsp;<strong>5 quote annuali<\/strong>&nbsp;di pari importo, che si riducono a 3 per gli investimenti immateriali Industria 4.0. L&#8217;utilizzo potr\u00e0 partire a decorrere dall&#8217;anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall&#8217;anno successivo a quello dell&#8217;avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti materiali ed immateriali Industria 4.0. Qualora l&#8217;interconnessione di detti beni avvenga in un periodo d&#8217;imposta successivo a quello della loro entrata in funzione sar\u00e0 comunque possibile iniziare a fruire del credito d&#8217;imposta per la parte spettante per i beni non Industria 4.0.Attenzione agli&nbsp;<strong>obblighi documentali<\/strong>. A pena di revoca del beneficio, dovr\u00e0 essere conservata la documentazione idonea a dimostrare l&#8217;effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. \u00c8 poi richiesto che le fatture e gli altri documenti relativi all&#8217;acquisizione dei beni agevolati dovranno riportare il riferimento normativo. Per gli investimenti materiali ed immateriali Industria 4.0, le imprese dovranno produrre anche una&nbsp;<strong>perizia tecnica semplice<\/strong>&nbsp;rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un&nbsp;<strong>attestato di conformit\u00e0<\/strong>&nbsp;rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia potr\u00e0 essere sostituita con una dichiarazione del legale rappresentante.<\/p>\n\n\n\n<h2>Credito d\u2019imposta formazione 4.0<\/h2>\n\n\n\n<p>Fino al 31 dicembre 2020 le imprese potranno beneficiare anche del credito d\u2019imposta formazione 4.0, prorogato, con modifiche, dalla legge di Bilancio 2020 (l. n. 160\/2019, articolo 1, commi 210-217). Per tutti gli aspetti non modificati, sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 maggio 2018 e nella circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018.Il beneficio spetta per attivit\u00e0 di formazione svolte per&nbsp;<strong>acquisire<\/strong>&nbsp;o&nbsp;<strong>consolidare<\/strong>&nbsp;le&nbsp;<strong>conoscenze dei lavoratori<\/strong>&nbsp;dell\u2019impresa delle tecnologie previste dal&nbsp;<strong>Piano nazionale Industria 4.0<\/strong>, quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realt\u00e0 aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.Sono agevolabili sia attivit\u00e0 formative organizzate&nbsp;<strong>direttamente dall\u2019impresa<\/strong>&nbsp;con proprio personale docente o con personale&nbsp;<strong>docente esterno<\/strong>&nbsp;assistito da un \u201ctutor\u201d interno sia attivit\u00e0 formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata dall\u2019impresa a soggetti esterni. <\/p>\n\n\n\n<p>In quest\u2019ultimo caso, sono ammissibili le attivit\u00e0 commissionate a:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;<strong>soggetti accreditati<\/strong>&nbsp;per lo svolgimento di attivit\u00e0 di formazione finanziata presso la&nbsp;<strong>regione<\/strong>&nbsp;o&nbsp;<strong>provinciaautonoma<\/strong>&nbsp;in cui l&#8217;impresa ha la sede legale o la sede operativa;-&nbsp;<strong>universit\u00e0<\/strong>, pubbliche o private o strutture ad esse collegate;- soggetti accreditati presso i&nbsp;<strong>fondi interprofessionali<\/strong>&nbsp;e soggetti in possesso della certificazione di qualit\u00e0 in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37 (soggetti indicati nel comma 6, dell&#8217;articolo 3, del DM 4 maggio 2018);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;<strong>Istituti tecnici superiori<\/strong>.Per le spese sostenute nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 (2020, per le imprese con esercizio coincidente con l\u2019anno solare), il credito d&#8217;imposta spettante \u00e8 pari al:- per le&nbsp;<strong>piccole imprese<\/strong>:&nbsp;<strong>50%<\/strong>&nbsp;delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;- per le&nbsp;<strong>medie imprese<\/strong>:&nbsp;<strong>40%<\/strong>&nbsp;delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; per le&nbsp;<strong>grandi imprese<\/strong>:&nbsp;<strong>30%<\/strong>&nbsp;delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 200.000 euro).Entro i limiti massimi annuali consentiti, la misura del credito d&#8217;imposta \u00e8&nbsp;<strong>aumentata al 60%<\/strong>&nbsp;per tutte le tipologie di impresa, nel caso in cui i destinatari delle attivit\u00e0 di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei&nbsp;<strong>lavoratori dipendenti svantaggiati<\/strong>&nbsp;o&nbsp;<strong>ultra svantaggiati<\/strong>&nbsp;come definite nel decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.<\/p>\n\n\n\n<p>Il credito d\u2019imposta si applica sulle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attivit\u00e0 di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. Sono ammissibili al credito d&#8217;imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell&#8217;allegato A della l. n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attivit\u00e0 di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il bonus \u00e8 utilizzabile esclusivamente in&nbsp;<strong>compensazione<\/strong>, mediante&nbsp;<strong>F24<\/strong>&nbsp;da presentare attraverso i servizi telematici dell\u2019Agenzia delle entrate, a partire dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili.A seguito della semplificazione apportata dalla Legge di Bilancio 2020,&nbsp;<strong>non \u00e8 pi\u00f9 necessario<\/strong>, ai fini del riconoscimento del credito d\u2019imposta, la stipula e il&nbsp;<strong>deposito<\/strong>&nbsp;dei&nbsp;<strong>contratti collettivi aziendali o territoriali<\/strong>&nbsp;presso l\u2019Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.<\/p>\n\n\n\n<h2>Credito di imposta R&amp;S&amp;I<\/h2>\n\n\n\n<p>Il 31 dicembre 2020 \u00e8 la deadline anche per i crediti d\u2019imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica 4.0, transizione ecologica e altre attivit\u00e0 innovative, istituiti dalla legge di Bilancio 2020 (l. n. 160\/2019, articolo 1, commi da 198 a 209), le cui disposizioni attuative sono state approvate con il&nbsp;<a rel=\"noreferrer noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.ipsoa.it\/documents\/finanziamenti\/innovazione-ricerca-e-sviluppo\/quotidiano\/2020\/07\/22\/credito-imposta-r-s-innovazione-attivita-agevolabili-spese-ammissibili-oneri-documentali\">decreto 26 maggio 2020<\/a>&nbsp;del Ministero dello Sviluppo Economico.<br>La disciplina \u00e8 stata di recente ritoccata dal&nbsp;<strong>decreto Rilancio<\/strong>&nbsp;(D.L. 34\/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77\/2020).In estrema sintesi, fino al 31 dicembre 2020 sono agevolabili le seguenti attivit\u00e0:1)&nbsp;<strong>attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo<\/strong>. Il beneficio \u00e8 riconosciuto in misura pari al&nbsp;<strong>12%<\/strong>&nbsp;delle relative spese ammissibili, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d\u2019imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;&nbsp;Per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonch\u00e9 nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, a seguito dell\u2019intervento del decreto Rilancio (art. 244), la misura del credito di imposta \u00e8 pari al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese (la maggiorazione dell&#8217;aliquota si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento UE n. 651\/2014). Altra modifica apportata dal decreto Rilancio \u00e8 prevista all\u2019articolo 38, comma 4, con cui le start-up innovative sono state equiparate alle universit\u00e0 e agli istituti di ricerca in caso di contratti di ricerca extra-muros, con applicazione della maggiorazione del base di calcolo del credito d\u2019imposta del 150%;2)&nbsp;<strong>attivit\u00e0 di innovazione tecnologica<\/strong>. Rientrano in tale ambito i lavori finalizzati alla realizzazione o introduzione di prodotti o processi nuovi o migliorati rispetto a quelli gi\u00e0 realizzati o applicati dall\u2019impresa. <\/p>\n\n\n\n<p>Il bonus \u00e8 pari al:-&nbsp;<strong>6%<\/strong>&nbsp;delle relative spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d\u2019imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;-&nbsp;<strong>10%<\/strong>&nbsp;delle relative spese ammissibili, fermo restando il limite massimo annuale di 1,5 milioni di euro, per le attivit\u00e0 di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;3)&nbsp;<strong>attivit\u00e0 di design e ideazione estetica<\/strong>&nbsp;per la concezione e realizzazione dei&nbsp;<strong>nuovi prodotti e campionari<\/strong>&nbsp;nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell\u2019occhialeria, orafo, del mobile e dell\u2019arredo e della ceramica. In tal caso, il bonus \u00e8 pari al&nbsp;<strong>6%<\/strong>&nbsp;delle relative spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d\u2019imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.<\/p>\n\n\n\n<p>Ai fini del riconoscimento del credito d\u2019imposta, l\u2019effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita&nbsp;<strong>certificazione<\/strong>&nbsp;rilasciata dal soggetto incaricato della&nbsp;<strong>revisione legale dei conti<\/strong>. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all\u2019obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d\u2019imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una&nbsp;<strong>relazione tecnica<\/strong>&nbsp;che illustri le finalit\u00e0, i contenuti e i risultati delle attivit\u00e0 ammissibili svolte.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ARTICOLO DI IPSOA &#8211; Bruno Pagamici&nbsp;&#8211; Dottore commercialista in Macerata Ultimi mesi per fruire degli incentivi fiscali previsti dal Piano Transizione 4.0. 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